Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Codice Etico

Giurisprudenza arbitrale è una Rivista di rigore scientifico peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE (Committee on Publication Ethics), Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Doveri dei Direttori e dei componenti del Comitato Editoriale

I Direttori sono i soli responsabili della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla rivista stessa. Nelle loro decisioni, essi sono tenuti a rispettare le linee di indirizzo della rivista.

Gli articoli scelti verranno sottoposti alla revisione tra pari a doppio cieco (double blind) e la loro accettazione può essere subordinata all’esecuzione di eventuali modifiche richieste.

I Direttori e la Direzione scientifica sono tenuti a valutare i contributi ricevuti per il loro contenuto scientifico, senza distinzione di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza, di orientamento scientifico, accademico o politico degli autori.

Ove rilevate o riceve segnalazioni in merito ad errori o imprecisioni, conflitto di interessi o plagio in un articolo pubblicato, se ne darà tempestiva comunicazione all’autore e all’editore per intraprenderà le azioni necessarie.

Doveri dei Revisori

Attraverso la procedura del peer-review i revisori assistono i Direttori e la Direzione scientifica nell’assumere decisioni sugli articoli proposti, ed inoltre possono suggerire all’autore correzioni ed accorgimenti tesi a migliorare il proprio contributo. I revisori sono tenuti a individuare lavori rilevanti riportati nel manoscritto e non citati dall’autore.

Qualora non si sentano adeguati al compito proposto o ritengano di non potere procedere alla revisione nei tempi richiesti sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al Comitato Editoriale.

Ogni testo assegnato in revisione deve essere trattato con riservatezza e, pertanto, non potrà essere discusso con altre persone senza l’esplicita autorizzazione dei Direttori.

La revisione deve essere effettuata in modo oggettivo e i revisori sono tenuti a motivare adeguatamente i giudizi espressi, secondo la scheda di valutazione predisposta dalla Rivista.

I revisori si impegnano a segnalare alla Direzione scientifica eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto con altre opere a loro note.

Tutte le informazioni riservate o le indicazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per altre finalità. I revisori sono tenuti a non accettare l’incarico in relazione a contributi per i quali sussiste un conflitto di interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di concorrenza con l’Autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

Doveri degli Autori

Gli autori, nel proporre un articolo alla rivista, devono attenersi agli “Standard redazionali”, messi a disposizione dai Direttori o dalla Redazione.

Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere redatto un lavoro originale in ogni sua parte e di avere debitamente citato tutti i testi utilizzati, evitando qualsiasi forma di plagio. Qualora siano utilizzati il lavoro e/o le parole di altri autori, queste devono essere opportunamente parafrasate o letteralmente citate.

L’autorialità deve essere limitata a coloro i quali abbiano fornito un contributo significativo alla concezione e predisposizione del contributo

Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

I contributi in fase di valutazione non devono essere sottoposti ad altre riviste ai fini di pubblicazione.

Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’inesattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente la Direzione scientifica e a fornirle tutte le informazioni necessarie per indicare le doverose correzioni e/o integrazioni.

Doveri dell’Editore

Fornisce alla Rivista risorse e supporto adeguato così da svolgere il proprio ruolo in modo professionale e aumentare la qualità del prodotto.

L’Editore ha un contratto scritto che definisce il suo rapporto con il proprietario della rivista e/o con la Direzione.

I termini di detto contratto devono essere in linea con il Codice di condotta per editori di riviste scientifiche messo a punto da COPE.

Il rapporto tra Direzione, Direzione scientifica  ed Editore deve basarsi saldamente sul principio di indipendenza editoriale.

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La Rivista "Giurisprudenza arbitrale" intende tutelare il diritto alla riservatezza delle parti che devolvono una lite in arbitrato. A tal fine, la pubblicazione di lodi, ordinanze o, più in generale, di provvedimenti arbitrali è soggetta ad un rigoroso controllo di conformità con le istruzioni qui di seguito illustrate.

  1. La Rivista pubblica lodi resi in ambito civile e commerciale in arbitrati domestici o internazionali, anche se in lingua straniera, ad hoc o amministrati, rituali o irrituali; in arbitrato sportivo; in materia di nomi a dominio o tutela della proprietà intellettuale; resi da autorità indipendenti o organismi arbitrali speciali, nonché provvedimenti giudiziari resi in sede di impugnazione di lodi.
  2. Chi intenda proporre un provvedimento arbitrale per la pubblicazione sulla Rivista è invitato a procurarsi il consenso scritto alla pubblicazione da parte di ciascuno degli arbitri e di ciascuna delle parti.

  3. Le manifestazioni di consenso devono essere trasmesse alla redazione unitamente al provvedimento arbitrale; in alternativa, il mittente deve dichiarare nella missiva di accompagnamento, sotto la propria responsabilità, di aver raccolto i consensi richiesti per la pubblicazione ovvero che questi sono stati rilasciati in conformità all’eventuale regolamento arbitrale applicato.

  4. I provvedimenti arbitrali sono generalmente pubblicati in versione integrale, omesse soltanto le parti generalmente superflue (ad es., la menzione delle sottoscrizioni degli arbitri, il quantum delle spese liquidate, etc.). La redazione della Rivista non effettua alcuna attività di riduzione del testo del provvedimento arbitrale ad eccezione della sola ipotesi in cui esigenze di opportunità o di spazio richiedano un contenimento della lunghezza del testo; il mittente è tenuto, ove lo ritenga necessario, ad effettuare eventuali interventi di selezione del testo, mediante inserimento di “omissis”, prima dell’invio alla redazione.

  5. Nella pubblicazione del provvedimento arbitrale viene omessa l’indi­cazione dei nomi delle parti a tutela della riservatezza del procedimento arbitrale. Per contro sono sempre indicati il nome o i nomi dei componenti dell’or­gano arbitrale e il nome degli avvocati, salva esplicita richiesta di anonimato, che deve essere formulata nella comunicazione accompagnatoria del provvedimento arbitrale indirizzato alla redazione. Il mittente deve provvedere, a pro­pria cura, a cancellare i nomi delle parti sul provvedimento arbitrale.

  6. Il mittente è tenuto a specificare, nella missiva accompagnatoria, se il prov­vedimento arbitrale, per quanto a sua conoscenza, è stato o può ancora essere oggetto di impugnazione; nel caso, può anche trasmettere, ai fini della pubblicazione, l’eventuale sentenza resa sul punto.

  7. Nella pubblicazione, il provvedimento arbitrale sarà accompagnato da una o più massime a cura della redazione nonché, a discrezione della redazione, da un commento.

  8. In caso di provvedimenti giudiziari resi in sede di impugnazione di lodi, saranno osservate le consuete regole di pubblicazione.

  9. Provvedimenti arbitrali e giudiziari potranno anche essere pubblicati in breve, per estratto ovvero accompagnati solo dalle massime senza trascrizione della motivazione o con rinvio ad altro luogo ove la motivazione sia già stata pubblicata.

  10. La redazione si riserva, a propria insindacabile discrezione, ogni decisione sulla pubblicazione dei provvedimenti ricevuti.

Politica di Green Open Access

La durata dell' "embargo” ai fini di catalogazione in open access di singoli contributi della Rivista in repository istituzionali(c.d. green open access), viene stabilita dall'Editore della Rivista, di volta in volta su motivata richiesta dell’interessato e non può essere inferiore ai due anni. L'Editore dichiara con comunicazione scritta l' ”embargo” entro 20 giorni dalla richiesta dell'interessato, nel caso di mancata risposta il silenzio dell'Editore equivarrà a risposta di embargo di due anni.