Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Alcuni suggerimenti di modifica al regolamento della camera arbitrale di Milano (di Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Stefano A. Cerrato, Marco D’Arrigo)


La Direzione di Giurisprudenza Arbitrale ha formulato alcune proposte di modifica del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano in materia di arbitrato rapido, indipendenza dell’ar­bi­tro, prove, calendario del procedimento, sospensione feriale e compensi degli arbitri e dei consulenti tecnici.

Some proposed amendments to arbitration rules of the Milan chamber of arbitration (CAM)

Giurisprudenza Arbitrale’s Directors have suggested some amendments to Arbitration Rules of the Milan Chamber of Arbitration concerning arbitrato rapido, arbitrator’s independence, proof, schedule of proceedings, suspension of work and fees of arbitrators and technical consultants.

Articoli Correlati: arbitrato - CAM

SOMMARIO:

1. Arbitrato rapido - 2. Parere preventivo riservato non vincolante del Collegio Arbitrale sulla dichiarazione di indipendenza - 3. Norme relative alle prove - 4. Calendario del procedimento - 5. Sospensione feriale - 6. Compensi degli arbitri e dei consulenti tecnici


1. Arbitrato rapido

Il Regolamento Arbitrale della Camera di Milano vigente non prevede una procedura semplificata. Segnaliamo, sul punto, la positiva esperienza maturata dalla Camera Arbitrale del Piemonte il cui Regolamento prevede la “Procedura di Arbitrato Rapido” (artt. 19-26). Si tratta di un procedimento semplificato, previsto per controversie il cui valore non ecceda € 150.000,00, applicabile, su concorde istanza delle parti, anche in caso di controversie eccedenti il limite e, per converso, derogabile dalle parti con applicazione dell’arbitrato ordinario. La procedura è semplificata, affidata ad un arbitro unico, concentrata in una o due udienze ravvicinate, con obbligo di indicare e depositare i mezzi di prova nella Domanda e nella Risposta (e nella Replica all’eventuale domanda riconvenzionale), con privilegio per la discussione orale. La controversia deve essere decisa entro 30 giorni dall’ultima udienza. Si tratta di una procedura che le parti, nelle controversie di valore modesto, hanno mostrato di apprezzare: i casi di deroga sono, statisticamente, assai limitati.


2. Parere preventivo riservato non vincolante del Collegio Arbitrale sulla dichiarazione di indipendenza

L’attuale disciplina della dichiarazione di indipendenza (art. 18) è essenzialmente affidata all’arbitro designato e alla dichiarazione delle parti. Infatti, non essendo disponibile una “giurisprudenza” del Consiglio Arbitrale, non è chiaro se le osservazioni delle parti comportino per se la non conferma dell’Arbitro (art. 18.4) e, più in generale, se sussistano principi propri anche diversi dalle Linee Guida esistenti (ad esempio Linee Guida IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration). Può pertanto verificarsi il caso che arbitri anche di ampia esperienza non vengano confermati per ragioni di non riconosciuta indipendenza ancorché non usuali nella prassi interna e internazionale. Potrebbe essere utile, per ovviare a questo inconveniente, prevedere un parere preventivo riservato non vincolante del Collegio Arbitrale che – fermo il diritto delle parti a comunicare le osservazioni scritte (ex art. 18, comma 3, Reg.) – fornisca all’arbitro designato o un ragionevole affidamento sulla propria conferma oppure una indicazione probabilistica sulla configurabilità delle dichiarazioni rese come ostative al riconoscimento della sussistenza dell’in­dipendenza dell’arbitro designato.


3. Norme relative alle prove

3.1. L’art. 4 dell’attuale Regolamento Arbitrale della Camera di Milano disciplina l’istruzione probatoria. In particolare il primo comma stabilisce che il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune. A sua volta, con riferimento in genere alle regole relative al procedimento, l’art. 2, comma 1 dispone che quest’ultimo è retto dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, in quanto compatibile con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale. Pertanto le fonti da cui ricavare la disciplina del procedimento sono costituite dal Regolamento, dalla volontà delle parti (nei limiti del Regolamento), dal Tribunale Arbitrale.   3.2. Con riferimento alle prove e alle modalità ed ai limiti della loro assunzione potrebbe essere opportuno sottolineare la rilevanza di alcuni profili. Al proposito vengono in considerazione, da un lato, l’utilizzazione della modalità della cross examination, dall’altro lato, la possibilità ed i suoi limiti di avvalersi d’ufficio da parte del Tribunale Arbitrale e del Consulente Tecnico d’Uf­ficio di informazioni e documenti tratti da internet. Si potrebbe pertanto sottolineare l’importanza di tali profili integrando l’art. 2, comma 1 del Regolamento nel seguente modo: «il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti, anche in relazione all’assunzione delle prove, con particolare riferimento alla cross examination ed all’acquisizione di documenti tramite internet, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale».


4. Calendario del procedimento

Potrebbe essere utile stabilire che il Tribunale Arbitrale rediga il calendario del procedimento. Tale regola è prevista sia nel Regolamento di Arbitrato AIA (art. 22) sia in quello della Corte Nazionale Arbitrale (art. 9). La disposizione potrebbe essere inserita nell’art. 2 relativo alle norme applicabili al procedimento, in un ulteriore comma dal seguente tenore: «Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, predispone il calendario del procedimento».


5. Sospensione feriale

Potrebbe essere opportuno, al fine di evitare incertezze, disciplinare la questione della sospensione feriale dei termini, inserendo, nell’art. 7, comma 3, un’ulteriore frase del seguente tenore: «I termini non sono sospesi durante il periodo feriale, salvo diversa volontà delle parti».


6. Compensi degli arbitri e dei consulenti tecnici