Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Le vie alternative al processo ordinario in thailandia: la mediazione e l'arbitrato. Uno sguardo d'insieme e alcune recenti riforme (di Pietro Borsano)


La Thailandia, sistema legale in cui il contenzioso ricopre un ruolo meno centrale rispetto ai sistemi occidentali, ha sviluppato una legislazione specifica in tema di mediazione e arbitrato, anche amministrato. In particolare, l’Autore analizza i regolamenti arbitrali delle due maggiori istituzioni arbitrali della Thailandia, il Thai Arbitration Center (THAC) ed il Thai Arbitration Institute (TAI). In base al recentissimo regolamento di quest’ultima Camera Arbitrale, ad esempio, è consentito agli arbitri di adottare misure cautelari e di procedere alla riunione di procedimenti. Si tratta di profili che potrebbero essere oggetto di attenzione da parte del legislatore italiano, il quale, sinora, ha optato per la sottrazione agli arbitri del potere di adottare misure cautelari, salvo in materia societaria, e per la possibilità di riunione dei procedimenti soltanto col consenso di tutte le parti.

Arbitration and alternative dispute resolution in the kingdom of thai-land. Introducing the new arbitration rules

The Kingdom of Thailand, legal system characterized by a reduced role of ligitation, has set forth several regulations upon alternative dispute resolution (ADR) and arbitration. In this paper, the Arbitration Rules of the Thai Arbitration Center (THAC) and the Thai Arbitration Institute (TAI) shall be analysed. The recently-issued Rules by TAI are somehow innovative. For instance, the arbitral Tribunal has the power to grant interim measures (although it cannot be enforced in Thailand without a Court Order); further, a new procedure for the consolidation of related arbitrations arising from multiple contracts has been established. Consolidation of arbitrations into a single proceeding can increase efficiency, reduce time (and therefore costs), as well as avoiding inconsistent findings on facts and law from separate Tribunals. These reliefs shall be welcome in the Italian legal system too.

SOMMARIO:

- 1. La mediazione - 2. L’arbitrato - 3. Le forme dell’arbitrato in Thailandia - 4. L’arbitrato amministrato dal Thai Arbitration Institute (TAI) - 5. Il nuovo regolamento arbitrale del Thai Arbitration Institute - 5.1. Abolizione del diritto di opporsi alla nomina di un arbitro di fronte al Tribunale statale - 5.2. Arbitro unico - 5.3. Potere di concedere misure cautelari in corso di arbitrato - 5.4. Uso di mezzi di comunicazione elettronica - 5.5. Durata dell’arbitrato - 5.6. Potere di riunione dei procedimenti - 5.7. Altri cambiamenti di rilievo - 6. L’altra rilevante istituzione arbitrale della Thailandia: il Thai Arbitration Centre - 6.1. Arbitro unico e Collegio Arbitrale - 6.1.1. Nomina dell’arbitro unico - 6.1.2. Nomina del Collegio Arbitrale - 6.2. Opposizione alla nomina di arbitro - 6.3. La giurisdizione del Collegio Arbitrale - 6.4. Lodo preliminare - 6.5. Procedimenti speciali - NOTE


La risoluzione delle controversie in via alternativa al contenzioso è una parte significativa del sistema legale thailandese. Anziché ricorrere alle Corti locali, un numero sempre maggiore di dispute – sia internazionali, sia nazionali – sono ora risolte tramite arbitrato e mediazione [1]. Va, innanzitutto, detto che la società thailandese non è particolarmente litigiosa, in particolare se confrontata con le realtà europea ed americana. Questa caratteristica è legata alla preferenza che la tradizione thailandese accorda al raggiungimento di un accordo bonario, evitando scontri frontali e privilegiando l’aspetto relazionale. Nel presente articolo, si intende soltanto offrire alcuni spunti al lettore, il quale voglia comparare l’esperienza italiana con la disciplina thailandese e, in particolare, con le recenti modifiche apportate ai regolamenti arbitrali [2].


1. La mediazione

La mediazione ha svolto un ruolo di rilievo nella risoluzione delle controversie nella cultura thailandese, ma in genere è stata relegata alla risoluzione di conflitti insorti nelle comunità locali. Nella pratica legale odierna, la transazione giudiziale di una controversia è disciplinata dal codice di procedura civile [3], promulgato originariamente nel 1935, ove la conciliazione prima dello svolgimento del processo può essere vo­lontaria, oppure essere ordinata dal giudice medesimo. Nei Tribunali thailandesi, per tutti i casi disciplinati dal diritto civile e com­merciale, il giudice del procedimento indaga se le parti siano addivenute ad una preliminare mediazione e raccomanda di procedere in tal senso prima di iniziare l’esame giudiziale del caso. Durante il procedimento giudiziale, le parti possono sempre decidere di sospendere il processo e risolvere la controversia mediante la mediazione, poten­do a tal fine usare tanto un mediatore nominato dal Tribunale, quanto un me­diatore ad esso esterno. Ai sensi del codice di procedura civile, il giudice a capo del procedimento può, a propria discrezione, richiedere alla parti di apparire personalmente in Corte per addivenire alla conciliazione della lite. Nel caso in cui la possibilità di conciliazione della lite sia concreta, il caso verrà esaminato da un nuovo giu­dice, a fini esclusivamente transattivi. Il giudice a capo del procedimento dispone anche dell’opzione di conciliare la lite lui medesimo, nel caso in cui ritenga che la disputa sia di minore entità. In ogni momento durante il processo, il giudice può facilitare un compromesso tra le parti e può nominare un conciliatore esterno al Tribunale. Il giudice può anche indire una sessione a porte chiuse con una parte o con tutti i soggetti in causa, per addivenire ad una riconciliazione. Al di fuori delle Corti, servizi di mediazione sono svolti da numerose istituzioni, a seconda della natura del caso di specie, inclusi, tra gli altri, il Mediation Center in the Alternative Dispute Resolution Center, Office of the Judiciary, Ministry of Justice, il THAC Mediation Center ed il Lawyers Council of Thailand.


2. L’arbitrato

Gli arbitrati possono essere amministrati da selezionati collegiati arbitrali, seguendo i regolamenti arbitrali del Thai Arbitration Institute (TAI), del THAC Arbitration Centre (THAC), dell’Office of Insurance Commission (OIC), dello Stock Exchange of Thailand (SET) e dell’International Chamber of Commerce (ICC Rules). Possono anche svolgersi in accordo con le regole dell’United Na­tions Commission on International Trade Law (UNCITRAL). L’esecuzione di decisioni giudiziarie assunte da organi stranieri non è possibile in Thailandia. Tuttavia, quale stato firmatario della Convenzione di New York del 1958 sull’Uniform Enforcement of Arbitral Awards, la Thailandia ga­rantisce l’effettiva esecutorietà dei lodi arbitrali avvenuti nelle giurisdizioni di altri stati aderenti alla Convenzione di New York. Gli arbitrati in Thailandia sono disciplinati dall’Arbitration Act B.E. 2545 (2002) [4]. Questa legge ha profondamente innovato la precedente normativa in materia di arbitrato [5], basandosi sulle regole UNICITRAL a proposito dell’ar­bitrato commerciale internazionale. L’Arbitration Act contiene in pratica tutti i principi esposti nella regolamentazione UNICITRAL, con alcune aggiuntespe­cifiche per il Regno di Thailandia. Ai sensi dell’Arbitration Act del 2002, una clausola compromissoria può essere inclusa all’interno di un contratto, oppure stipulata autonomamente. Le parti scelgono il numero di arbitri, ma in ogni caso il totale deve essere sempre un numero dispari. Le parti decidono, inoltre, il luogo dell’arbitrato, la lingua del medesimo e le regole a cui l’arbitrato dovrà sottostare. La Corte competente a decidere di controversie scaturite dall’arbitrato può essere il Tribunale del luogo dell’arbitrato, il Tribunale del luogo di residenza delle parti, il Tribunale che può pronunciarsi su una contesa arbitrale, oppure la Central Intellectual Property and International Trade Court. In base all’Arbitration Act, non vi sono regole specifiche riguardo alla durata dell’arbitrato; il calendario delle udienze arbitrali è rimessa alla discrezione delle parti e del Collegio Arbitrale. In media, gli arbitrati si svolgono in un anno. Il costo dell’arbitrato dipende dal [continua ..]


3. Le forme dell’arbitrato in Thailandia

Come noto, due sono le forme che può assumere l’arbitrato: arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato da un’istituzione arbitrale. La principale differenza risiede nelle modalità con cui l’arbitrato si svolge. Nel caso in cui le parti optino per un arbitrato ad hoc, il procedimento sarà controllato interamente dalle parti in causa e dall’arbitro (o dal Collegio Arbitrale) prescelto, senza il coinvolgimento di alcun istituto arbitrale. Uno dei vantaggi più consistenti dell’arbitrato ad hoc è costituito dalla riduzione dei costi del procedimento. Le parti possono liberamente negoziare il compenso con il Collegio Arbitrale e non devono farsi carico dei servizi offerti da un istituto arbitrale, quali lo svolgimento delle udienze arbitrali o la preparazione di fascicoli e documenti. Un altro vantaggio per la parti è rappresentato dal fatto che gli arbitrati ad hocconcedono maggiore flessibilità per quanto concerne la loro organizzazione ed il calendario delle udienze. Negli arbitrati amministrati, le parti debbono, invece, seguire tutte le regole e le procedure previste dal regolamento arbitrale, il che inevitabilmente incide sui costi e sulla durata del procedimento. Gli arbitrati amministrati scongiurano anche l’abuso di controllo che una delle parti potrebbe esercitare sul calendario delle udienze di un arbitrato ad hoc, rifiutando di presentarsi alle medesime, e così portando al fallimento della procedura arbitrale. Durante un arbitrato amministrato, al contrario, l’ente si farà carico dell’ordinato svolgimento del processo, senza indesiderati ritardi.


4. L’arbitrato amministrato dal Thai Arbitration Institute (TAI)

Il Thai Arbitration Institute (TAI) nell’Alternative Dispute Resolution Office presso l’Office of the Judiciary del Ministero di Giustizia è la principale istituzione arbitrale in Thailandia per dispute a livello locale o transnazionale. Gli arbitrati presso il TAI seguono il regolamento arbitrale del medesimo ente, che è stato oggetto di una recentissima modifica. Di regola, un arbitrato di fronte al Thai Arbitration Institute si articola lungo i seguenti passaggi. Il ricorrente, ossia la parte che ricorre in arbitrato, presenta al Thai Arbitration Institute un atto nel cui espone le proprie domande nei confronti della parte resistente. A questo punto, è il Thai Arbitration Institute ad inviare il citato atto al resistente, il quale dispone di quindici giorni per redigere un documento difensivo e eventuali domande riconvenzionali. A sua volta, il ricorrente, dopo aver ricevuto le difese avversarie e la domanda riconvenzionale, ha a disposizione ulteriori quindici giorni per rispondere esclusivamente a quanto esposto dalla controparte nella propria richiesta. Le parti decidono il luogo ove si svolgerà l’arbitrato e la lingua nella quale si svolgerà il procedimento. Prima che l’arbitrato proceda oltre, le parti sono incoraggiate a trovare una soluzione bonaria ed un conciliatore sarà nominato, nel caso in cui le parti siano concordi. A meno che la clausola compromissoria non preveda diversamente, le parti possono nominare un arbitro unico, oppure un Collegio composto da tre arbitri. Per l’arbitro unico, se le parti non riescono a raggiungere un accordo, allora una lista contente l’indicazione di tre arbitri è inviata a ciascuna parte. Da questo momento, le parti dispongono di quindici giorni per depennare dalle rispettive liste i nomi non di loro gradimento e per elencare le loro preferenze. Sarà poi il Thai Arbitration Institute a nominare l’arbitro che abbia ricevuto maggiori preferenze Nel caso in cui, invece, l’arbitrato sia deciso da un Collegio, ciascuna parte sceglie un arbitro e, a loro volta, gli arbitri così selezionati nomineranno un terzo arbitro, il quale agirà da presidente del Collegio. Le parti possono opporsi alla nomina degli arbitri entro quindici giorni dalla notifica dell’avvenuta costituzione del Collegio Arbitrale. Il lodo [continua ..]


5. Il nuovo regolamento arbitrale del Thai Arbitration Institute

In data 30 dicembre 2016, il Thai Arbitration Institute ha pubblicato una versione profondamente aggiornata del proprio regolamento [7]. Il nuovo regolamento è entrato in vigore in data 31 gennaio 2017 e, a meno di deroghe e­spresse delle parti, è applicato a tutti gli arbitrati iniziati dopo la data indicata. Il regolamento del TAI non viene aggiornato di frequente e questa è la prima riforma a partire dall’ultima versione del 2003. I cambiamenti promossi nel nuovo regolamento intendono promuovere efficacia, rapidità, trasparenza ed imparzialità nei procedimenti arbitrali. In particolare, il nuovo regolamento cerca di risolvere alcuni problemi sorti nella vigenza delle precedenti regole. Vengono ora in considerazione le principali novità introdotte con il regolamento del 2017.


5.1. Abolizione del diritto di opporsi alla nomina di un arbitro di fronte al Tribunale statale

 [8] Secondo il precedente regolamento, ogni opposizione alla nomina di un arbitro andava esaminata dal Collegio affinché prendesse una decisione in merito. Tuttavia, se la parte opponente fosse stata soccombente, l’art. 18, comma 2, permetteva di proporre opposizione di fronte a un Tribunale nazionale. Questa opposizione era sfruttata da alcune parti a fini dilatori. Secondo il nuovo regolamento, il Collegio Arbitrale deciderà su ogni opposizione alla nomina degli arbitri, a meno che il Thai Arbitration Institute non decida che sia più appropriato nominare un giudice (umpire) indipendente (o un Collegio di tre giudici) per decidere della questione. Il giudice indipendente (o il Collegio) deve assumere una decisione entro quindici giorni dalla nomina. Il regolamento del 2017 stabilisce, inoltre, che la decisione del giudice indi­pendente è definitiva e non può essere appellata, neppure di fronte a un Tribunale statale. Se l’intento della riforma è meritorio, bisogna vedere, nella sua applicazione pratica, se possa risultare in conflitto con l’art. 20 dell’Arbitration Act, il quale statuisce che l’opposizione alla nomina di arbitro sia devoluta alle Corti statali. Rimane, infatti, da verificare se un accordo tra le parti di adottare in sede arbitrale il regolamento TAI del 2017 implichi, allo stesso tempo, che intendono rinunciare al loro diritto di opporsi alla nomina di un arbitro dinanzi alla competente Corte statale. Il quesito dovrà essere risolto, con ogni probabilità, dalla giurisprudenza thailandese. Sarà, inoltre, interessante appurare come queste norme sui giudici indipendenti (umpire) saranno applicate nella pratica. Ad esempio, come i giudici saranno in concreto nominati, la procedura di selezione dei medesimi o, ancora, se sarà costituito un paneldi giudici da cui di volta in volta scegliere.


5.2. Arbitro unico

 [9] Nel caso in cui le parti non fissino il numero di arbitri o non raggiungano l’accordo sul numero, il regolamento TAI del 2017 prevede che di default vi sia un arbitro unico. Se le parti non concordano sull’identità dell’arbitro unico, il regolamento TAI prevede uno specifico periodo di tempo nel quale le parti debbono indicare i propri candidati per il ruolo. Se nessuna delle parti nomina il proprio candidato nel periodo indicato, oppure il candidato non accetta l’in­carico, allora il Thai Arbitration Institute ha il potere di provvedere in sostituzione delle parti. Questo è un cambiamento in positivo, che riduce la possibilità di imboccare vie dilatorie, quale la richiesta al Tribunale di nominare l’arbitro.


5.3. Potere di concedere misure cautelari in corso di arbitrato

 [10] Nella vigenza del precedente regolamento, il Collegio Arbitrale non aveva il potere di garantire misure cautelari. Di conseguenza, l’unica opzione per le parti era di ricorrere al Tribunale statale ai sensi dell’art. 16 dell’Arbitration Act. Questa previsione poneva non pochi problemi, in quanto il Tribunale poteva garantire soltanto le medesime misure che avrebbe potuto concedere, nel caso in cui fosse stato investito del caso. Con il nuovo regolamento, gli arbitri possono ora concedere misure cautelari, senza dover verificare se tale misura cautelare sia prevista dalla legislazione locale o meno. Le misure cautelare concesse dagli arbitri non saranno eseguibili in Thailandia senza l’exequatur di un Tribunale locale. Tuttavia, ciò non è dissimile a quanto avviene in altre giurisdizioni, dove l’esperienza indica che le parti preferiscono obbedire volontariamente alle misure ad interim pronunciate dagli arbitri.


5.4. Uso di mezzi di comunicazione elettronica

[11] Il regolamento del 2003 non permetteva alle parti di depositare documenti relativi all’arbitrato via e-mail. Tutti i documenti da depositare andavano consegnati in cartaceo al Thai Arbitration Institute, che quindi trasmetteva anche il fascicolo per la controparte. Questa procedura era inevitabilmente onerosa e causa di rallentamenti, in quanto impediva alle parti di depositare i documenti in maniera omogenea. L’attuale disposto dell’art. 4, comma 4, del regolamento TAI del 2017 per­mette che atti e documenti possano essere trasmessi in formato elettronico. Que­sto cambiamento dovrebbe aumentare l’efficienza del procedimento ed abbattere i costi per le parti.


5.5. Durata dell’arbitrato

[12] Nel sistema previgente, non vi era alcun limite temporale per lo svolgimento dell’arbitrato. Questo risultava in una durata processuale che, in genere, si contava in anni, più che in mesi. Con il nuovo regolamento, entro trenta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, quest’ultimo deve consultare le parti e stabilire un calendario pre­liminare che non deve superare, come si è visto in precedenza, la durata di centottanta giorni. Il calendario deve essere inviato al Thailand Arbitration Institute per essere approvato. Qualunque modifica al calendario può essere fatta soltanto dal Collegio Arbitrale e valutata dal Thailand Arbitration Institute. Quest’ultimo potrà concedere una dilazione in caso di necessità o di ragionevoli motivi. Se osservata, questa norma comporterà un cambiamento significativo per quanto attiene alla durata dei procedimenti. In precedenza, difatti, le dilazioni erano concesse in automatico ad ogni scadenza fissata dal Thailand Arbitration Institute.


5.6. Potere di riunione dei procedimenti

[13] Il regolamento TAI del 2017 garantisce al Thailand Arbitration Institute il potere di riunire i processi arbitrali a prescindere che le clausole siano identiche e ogniqualvolta la riunione renda il prosieguo del processo riunito più conveniente. La discrezione affidata al Thailand Arbitration Institute è ampia; il suo potere di riunione dei procedimenti pare maggiore di quello affidato di consueto ad altre camere arbitrali. Rimane, tuttavia, da appurare come questa discrezione verrà in concreto esercitata dal Thailand Arbitration Institute. Inoltre, si corre il rischio che la decisione di riunire due arbitrati le cui clausole compromissorie non siano identiche possa essere facilmente aggredita presso le Corti statali, in Thailandia come in altre giurisdizioni.


5.7. Altri cambiamenti di rilievo

Vengono in considerazione le seguenti modifiche. · La confidenzialità degli arbitrati ora è resa esplicita [14]. In precedenza, seb­bene non in via esplicita, era oggetto di pattuizione tra le parti, oppure di ordinanza emessa dal Collegio Arbitrale. · La forma del lodo necessita adesso di essere approvata dal Thailand Arbitration Institute [15]. È da constatare sino a che punto il Thailand Arbitration Institute rivedrà la forma del lodo o commenterà il medesimo. · Nel caso in cui la clausola compromissoria non indichi la lingua dell’ar­bitrato, allora – a meno di accordi in deroga – gli atti saranno nella medesima lingua del contratto [16]. Tuttavia, il Collegio Arbitrale mantiene il potere di determinare la lingua dell’arbitrato. Dove la clausola compromissoria preveda la possibilità di usare più di una lingua ufficiale, il Thailand Arbitration Institute può ordinare alle parti di depositare gli atti anche in traduzione, come statuito dalla clausola compromissoria. · Il Thailand Arbitration Institute ha il diritto di disporre di un caso, anche se in prima facie non si ravvede un accordo tra le parti a compromettere la controversia in arbitri [17]. Tuttavia, questo diritto non influisce sul potere del Collegio Arbitrale di decidere sull’esistenza o sulla validità della clausola compromissoria e sui limiti della propria giurisdizione. · Le parti debbono fare disclosure di tutte le comunicazioni intercorse con un arbitro o con un candidato al ruolo di arbitro, al di fuori di alcune limitate eccezioni [18]. Le comunicazioni in materia di candidati al ruolo di presidente del Collegio non costituiscono eccezione e sono oggetto di disclosure. Il nuovo regolamento TAI del 2017 è un tentativo di aggiornare la regolamentazione del Thailand Arbitration Institute alle best practice internazionali. Lo scopo principale del nuovo regolamento consiste nel migliorare la velocità e l’efficienza processuale. Sarà interessante appurare, nel corso dei prossimi anni, come questi cambia­menti verranno recepiti nella consuetudine arbitrale del Thailand Arbitration Institute e, non ultime, dalle Corti thailandesi.


6. L’altra rilevante istituzione arbitrale della Thailandia: il Thai Arbitration Centre

Il Thai Arbitration Centre (THAC) è un’istituzione arbitrale e organo di me­diazione. Il THAC è stato stabilito in Thailandia a partire dal 2015, con l’o­biettivo di offrire arbitrati amministrati e servizi di mediazione. Il panel di arbitri del THAC ha esperienza su casi arbitrali internazionali e domestici, così come conoscenze in differente aree di specializzazione, non sol­tanto giuridiche. Il THAC fornisce anche servizi di mediazione in base alle proprie Mediation Rules ed i mediatori accreditati dal THAC provengono da svariati settori: avvocatura, finanza, real estate, scienza medica, ecc. Il regolamento arbitrale del THAC è recente [19]; emanato in data 11 giugno 2015, è divenuto applicabile a tutti gli arbitrati amministrati a partire dal primo luglio 2015. Molte delle disposizioni di cui al regolamento THAC 2015 sono simili al disposto del regolamento TAI passato in rassegna in precedenza. Anzi, rispetto al regolamento TAI, quello del THAC ha presentato in anticipo alcune significative novità. Ad esempio, all’art. 4 si prevede che ogni forma di comunicazione, anche do­cumentale, possa essere trasmessa mediante il servizio postale, a mezzo di posta elettronica, oppure attraverso ogni altro metodo atto a scambiare informazioni in maniera elettronica, secondo quanto in dettaglio previsto dal THAC. Ancora: anche il Thai Arbitration Centre avverte l’esigenza della speditezza processuale, indi per cui il lodo arbitrale deve essere emesso entro quarantacinque giorni dalla data in cui il procedimento è dichiarato concluso [20]. Si accenna di seguito ad alcune delle disposizioni contenute nel regolamento THAC 2015 e reputate di maggiore interesse.


6.1. Arbitro unico e Collegio Arbitrale

Di norma, gli arbitrati amministrati dal THAC sono strutturati con un arbitro unico, a meno che le parti non abbiano espressamente concordato per un Collegio di tre arbitri. Nel caso in cui le parti abbiano pattuito la costituzione di un Collegio più numeroso, esso viene in automatico ridotto a tre arbitri [21]. Viene, inoltre, in considerazione la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 17 del regolamento THAC. L’arbitro unico può essere sostituito dal Collegio, qualora una parte lo richieda, ed il Thai Arbitration Centre ritenga che il Collegio possa meglio risolvere la questione alla luce della complessità della controversia, delle sue conseguenze e di altre circostanze del caso.


6.1.1. Nomina dell’arbitro unico

Per la nomina dell’arbitro unico, ciascuna parte propone il nome di uno o più candidati, da sottoporre alla considerazione dell’altra parte. Se entrambe le parti raggiungono un accordo, allora il nome dell’arbitro selezionato sarà inviato al Presidente del Thai Arbitration Centre, affinché ne proceda alla nomina in via ufficiale [22]. Qualora, invece, le parti non siano state in grado di addivenire ad un accordo entro trenta giorni dal giorno in cui il THAC ha accettato la richiesta di arbitrato, il Presidente della Camera Arbitrale procederà senza indugio alla nomina dell’arbitro unico [23].


6.1.2. Nomina del Collegio Arbitrale

Per la nomina del Collegio Arbitrale, ciascuna parte proporrà il nominativo di un arbitro al Presidente del Thai Arbitration Centre. Qualora una delle parti non nomini il proprio arbitro entro quindici giorni dal giorno in cui l’altra parte ha adempiuto alla propria nomina, o dal giorno individuato liberamente dalle parti, il Presidente del THAC designerà prontamente l’arbitro, senza attendere che la parte proponga inadempiente il proprio candidato alla carica di arbitro [24]. Questa disposizione è volta ad evitare indebiti temporeggiamenti nella costituzione del Collegio Arbitrale.


6.2. Opposizione alla nomina di arbitro

[25] Per quanto riguarda l’opposizione alla nomina di un arbitro, il regolamento prevede che, se l’altra parte è concorde, oppure l’arbitro rassegna le proprie di­missioni, un arbitro in sostituzione sarà nominato senza indugio. Qualora, per contro, l’altra parte rifiuti l’opposizione, o l’arbitro in questio­ne non si dimetta entro quindici giorni dalla notifica dell’opposizione, il comitato nomine del THAC dovrà assumere una decisione sulla vertenza. Se l’op­posizione viene accolta, il comitato nomine emette un’ordinanza di sostituzione dell’arbitro; in caso contrario, l’opposizione è respinta con ordinanza. Il co­mitato decide altresì quale delle parti dovrà farsi carico delle spese per il procedimento di opposizione alla nomina di arbitro La decisione del comitato nomine è definitiva.


6.3. La giurisdizione del Collegio Arbitrale

Merita approfondire anche il potere decisorio degli arbitri [26]. L’arbitro unico o il Collegio Arbitrale hanno potere di decidere sulla questione a loro compromessa, ivi inclusa ogni eccezione relativa all’esistenza, alla durata o alla validità dell’accordo compromissorio. Nel caso in cui la clausola compromissoria sia inclusa in un contratto, il patto compromissorio sarà considerato come autonomo rispetto al contratto di cui fa parte. L’eventuale decisione degli arbitri per la quale il contratto per cui è causa sia da ritenersi nullo o annullabile non inficia di per sé la validità della clausola compromissoria. L’eccezione relativa alla giurisdizione degli arbitri non può essere proposta al più tardi della data in cui gli atti introduttivi del giudizio vanno depositati dalle parti [27]. L’eccezione, secondo cui l’arbitro unico o il Collegio Arbitrale abbia ecceduto il proprio potere decisionale, deve essere immediatamente avanzata dalle parti, non appena l’arbitro unico o il Collegio dimostrino la propria intenzione di decidere su una materia che travalica i limiti dell’incarico loro affidato. Ciononostante, gli arbitri possono andare a decisione sulle eccezioni dinanzi loro proposte oltre i termini di cui all’art. 64, commi 1 e 2, del regolamento THAC 2015, soltanto nel caso in cui reputino che il ritardo delle parti possa es­sere giustificato. Le parti possono proporre opposizione avverso il Collegio Arbitrale o l’ar­bitro unico anche qualora abbiano nominato o, quanto meno, contribuito a no­minare l’arbitro in parola.


6.4. Lodo preliminare

Mi soffermerò brevemente sul tema, in virtù della recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione [28]. Come noto, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, comma 3, c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio. Non sono viceversa immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari (senza definire il giudizio: è implicito). In forza di tale principio, dopo aver qualificato la questione concernente l’esistenza o la validità di una convenzione arbitrale come una questione pregiudiziale di rito, la Corte ha respinto per infondatezza il motivo di ricorso per cassazione proposto sul punto. Ebbene, l’art. 65 del regolamento THAC 2015 statuisce che l’arbitro unico o il Collegio Arbitrale possano emettere un lodo preliminare in merito alle eccezioni relative al potere decisorio degli arbitri sollevate dalle parti ai sensi del­l’art. 64 poc’anzi esaminato, oppure possono rimettere la questione al lodo definitivo.


6.5. Procedimenti speciali

È, infine, interessante esaminare il ‘rito abbreviato’ previsto dalla Sezione 8 del regolamento arbitrale THAC 2015. Prima che il Collegio Arbitrale sia stato costituito, ciascuna delle parti può depositare presso il Thai Arbitration Centre la richiesta di un procedimento abbreviato, che può essere concessa soltanto se ricorrono determinate circostanze: 1. il valore della controversia non supera l’ammontare di cento milioni di Baht thailandesi [29], ove il valore della controversia è calcolato sulla base della domanda dell’attore e sull’eventuale domanda riconvenzionale e relative controdeduzioni; 2. se vi è accordo tra le parti; o 3. in caso di particolare urgenza [30]. Il Presidente del Thai Arbitration Centre considera la richiesta entro la prima udienza arbitrale. Se il Presidente reputa che vi siano basi sufficienti per accogliere la richiesta formulata dalla parte, dispone, tramite ordinanza, di mu­tare il rito, applicando così la seguente disciplina. 1. Il Thai Arbitration Centre può abbreviare i termini previsti dal regolamento arbitrale in maniera appropriata al caso in discussione; 2. la controversia sarà decisa da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Thai Arbitration Centre; 3. le parti possono concordare che l’arbitro decida della causa soltanto in maniera documentale, senza assumere mezzi di prova; 4. l’arbitro emetterà il lodo entro sei mesi dalla data della sua nomina, a meno che, per particolari circostanze, il THAC non decida di estendere questo periodo temporale; 5. l’arbitro può elencare le ragioni su cui si fonda la sua decisione in forma breve e sintetica, a meno che le parti non abbiano deciso in maniera concorde, che le ragioni a fondamento della decisione non debbano essere rese [31].


NOTE
Fascicolo 2 - 2017