Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

(1-2) Nota redazionale (di Paolo Revigliono )


SOMMARIO:

- NOTE


L’incompetenza dell’Arbitro Unico – affermata dal convenuto – in ordine alla decisione sulla nullità della clausola statutaria relativa a taluni profili del diritto di recesso del socio è stata giustamente negata dall’Arbitro in base a due considerazioni: la circostanza che l’art. 2473 c.c. contenga alcuni precetti imperativi non preclude la competenza arbitrale, in quanto l’inderogabilità di una determinata disciplina non comporta necessariamente l’indisponi­bilità dei diritti oggetto della controversia; d’altra parte il recesso del socio rappresenta una materia tendenzialmente disponibile, «potendo costituire – ed anzi normalmente costituendo – oggetto di accordi fra le parti, libere senz’altro di accordarsi circa il valore della partecipazione da liquidare». Venendo al merito, è opportuno premettere che la fattispecie di recesso cui si ricollegano le modalità di determinazione del rimborso previste dalla clausola statutaria oggetto della controversia, è di natura convenzionale; più precisamente si tratta di un vero e proprio recesso ad nutum («i soci possono inoltre recedere volontariamente dalla società a decorrere dal 1° gennaio 2012 ...»). La questione dell’ammissibilità del recesso ad nutum non è stata affrontata nel giudizio arbitrale, per quanto essa sia alquanto discussa e abbia dato luogo a diversi orientamenti [1]. In base alla prima massima è da considerarsi nulla la clausola statutaria in virtù della quale la determinazione del valore della partecipazione, in caso di disaccordo «è compiuta sulla base di una relazione di un esperto nominato dall’assemblea dei soci». Correttamente l’Arbitro ha qualificato l’attività prevista dalla suddetta clausola quale attività di arbitraggio, ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c., richiamato dallo stesso art. 2473, comma 3, c.c.; si tratta in tal caso di «completare uno degli elementi del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, rappresentato nella fattispecie dal valore della quota da liquidare al socio recedente» [2]. La peculiarità della clausola risiede nel fatto di attribuire la nomina dell’arbitratore all’assemblea dei soci; ciò, secondo [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2016