Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Lodo Arbitrale Torino, 13 febbraio 2015


>

(Smirne arbitro unico) – Tizio (avv. Marchiando) – Alfa s.r.l. (avv. Talarico)

<

Società – Società a responsabilità – Deliberazione assembleare – Approvazione del bilancio di esercizio – Mancanza assoluta di informazione – Arbitrato societario – Compromettibilità

(Artt. 2479-ter, 2434-bis, c.c.; 34, 36, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)

È compromettibile in arbitri l’impugnazione di una deliberazione (nella specie: di approvazione del bilancio di esercizio) presa in assenza assoluta di informazione. (1)

Società – Società a responsabilità – Deliberazione assembleare – Mancanza assoluta di informazione – Difetto di prova dell’effettivo svolgimento – Invalidità – Sussistenza

(Art. 2479-ter c.c.)

È invalida per assenza assoluta di informazione la deliberazione assembleare assunta in difetto di formale convocazione dei soci e comunque in assenza di prova di effettivo svolgimento della riunione in forma totalitaria. (2)

 

  [Omissis] Preliminarmente occorre richiamare la ricostruzione dei fatti: – l’attore sosteneva che l’as­semblea non si era tenuta né dal Ragioniere Commercialista né altrove; – il convenuto non contestava specificamente tale affermazione, limitandosi a sostenere che la bozza del Bilancio era stata fornita all’attore, che tale bozza gli veniva fornita ogni anno e che l’attore non aveva formulato alcuna opposizione a detta bozza di bilancio fornitagli. Circostanze queste, invece, tutte specificamente contestate dall’attore, il quale affermava e ribadiva di non essere stato presente all’assemblea e di non aver ricevuto alcuna bozza di bilancio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Pacifico e non contestato (come emerge anche dalla memoria del convenuto) il fatto che non vi sia stata convocazione formale dell’assemblea. II. Va, dunque, verificata l’effettuazione di una convocazione informale; tenendo ben presente che tale circostanza è stata espressamente contestata da parte attrice. L’onere della prova – trattandosi di controeccezione volta a ribattere all’allegazio­ne attorea della propria mancata presenza all’assemblea – era a carico della convenuta società: e ciò tanto più, in quanto: – trattasi di fatto positivo e quindi come tale astrattamente suscettibile di prova; – tale convocazione informale, anche ove provata, sarebbe comunque stata derogatoria delle modalità previste dallo Statuto (il che genera un onere di prova rafforzato da parte di chi si voglia avvalere di una modalità irrituale e non prevista di convocazione). Invece, come già sopra osservato, alcun onere di prova è stato assolto, da questo punto di vista, ad opera della società convenuta. Nemmeno, preme sottolineare, sono stati forniti principi di prova, quali definiti da alcuna parte della Giurisprudenza che a tal fine ritiene sufficienti mere allegazioni, seppur non supportate da mezzi di prova, ove dette allegazioni siano molto specifiche. Ipotesi qui in verità non verificatasi, in quanto a specifica domanda dell’Arbitro, parte convenuta ha espressamente affermato di non essere neppure in grado di allegare alcun momento specifico di una seppur informale convocazione; limitandosi, invece, ad affermare che “la convocazione non poteva non essere stata fatta, vivendo i due soci, fratelli tra loro, sullo stesso pianerottolo e vedendosi essi quotidianamente” ed “essendosi sempre fatto così”. Affermazioni generiche che non sono idonee ai fini processuali a costituire quanto meno allegazioni specifiche. Affermazioni che, peraltro, sono state contestate nella loro veridicità da parte attrice. Conseguentemente, ai fini della verità processuale, non si ritiene provata in alcun modo nemmeno una convocazione informale dell’assemblea [continua..]
Fascicolo 2 - 2016