Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Lodo Arbitrale Milano, 23 giugno 2009


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(Dalmotto arbitro unico) – Tizia e altri (avv.to Bucolo) – Alfa s.p.a. (avv.ti Benatti, Collavasone)

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Arbitrato – Arbitrato societario – Compromettibilità – Impugnazione di delibera sul bilancio

(Art. 34, d.lgs. n. 5/2003)

Mentre va riconosciuta la compromettibilità in Arbitri della controversia relativa a vizi del procedimento di approvazione del bilancio, al contrario, va esclusa la compromettibilità in Arbitri di controversie aventi ad oggetto vizi consistenti nella violazione da parte degli amministratori dei precetti della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato di esercizio nell’ambito del bilancio di esercizio, ossia di deliberazioni che, secondo l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale dominanti, sarebbero affette da nullità. (1)

[Omissis]   7. Questione pregiudiziale e assorbente è quella che concerne la competenza del Tribunale arbitrale a decidere della azione che è stata promossa dai soci di Alfa s.p.a., sigg. Tizia, Caio e Sempronio, nei confronti della delibera di approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2007, alla luce di quanto dispone l’art. 34, 1° comma, d.lgs. 5/2003: “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”. Il Tribunale arbitrale è pertanto chiamato a stabilire, in via preliminare, se la controversia che è stata promossa dai soci di Alfa s.p.a. avente ad oggetto la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 abbia o meno ad oggetto “diritti disponibili relativi al rapporto sociale”. 8. È opinione del Tribunale arbitrale che, al riguardo, sia necessario distinguere tra la domanda dei sigg. Tizia, Caio e Sempronio avente ad oggetto la declaratoria di invalidità per asserita violazione del c.d. procedimento di approvazione del bilancio di esercizio rispetto a quella relativa ai presunti “vizi” del contenuto di detto documento sotto il profilo della violazione delle clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto. Ritiene il Tribunale che la compromettibilità in arbitri della controversia relativa agli asseriti “vizi” del procedimento di approvazione del bilancio di Alfa s.p.a. non possa fondatamente venir posta in discussione. Invero, in base ai principi dell’ordinamento societario, l’omesso o il tardivo deposito di uno dei c.d. allegati al bilancio di esercizio – nella cui categoria rientra certamente la relazione dei sindaci al progetto di bilancio – determina l’annullabilità della relativa deliberazione. Orbene, come è stato chiarito da una pronuncia, resa prima della riforma del 2003, alla luce della natura del giudizio di annullabilità di una deliberazione assembleare di società per azioni, “nelle ipotesi di annullabilità il singolo, mediante il compromesso in arbitri o la clausola compromissoria” (artt. 806 e 808 c.c., così come mediante la transazione: art. 1966, 2° comma, c.c.), dispone “non già della disciplina inderogabile, ma del proprio concreto interesse alla sua osservanza (mentre il principio del controllo giudiziario è fatto salvo non mancando estensioni della legittimazione all’azione di annullamento al di [continua..]
Fascicolo 2 - 2016