App. Milano, 12 novembre 2020 (Bonaretti, presidente; Catalano, relatore) – C.M. e G.S. (avv. Vaccarella) – A.I. s.r.l. (avv.ti Pezone e Mittone) e P.A. (avv.ti Mojana, Marino, Biscotto e Bombelli)
In caso di identità di soggetti e corrispondenza tra il fatto posto alla base del procedimento penale e di quello dedotto in sede arbitrale, se la domanda restitutoria o risarcitoria è proposta avanti agli arbitri in un momento successivo rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale oppure rispetto alla pronuncia della sentenza penale di primo grado, in forza del combinato disposto degli artt. 819 bis c.p.c. e 75, terzo comma, c.p.p., il procedimento arbitrale può essere sospeso. Al di fuori di queste due ipotesi, tra l’azione proposta avanti al tribunale arbitrale e la domanda svolta per mezzo della costituzione come parte civile nel processo penale vi è un rapporto di non interferenza, in virtù del generale principio di reciproca indipendenza dell’azione civile rispetto all’azione penale. (10)