Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

La decorrenza del termine di impugnazione del lodo arbitrale, tra esigenze di certezza e tutela del diritto di difesa (di Stefano Conforti)


Lo scritto, prendendo le mosse da recenti decisioni della Corte di Cassazione, analizza alcuni profili problematici relativi al termine per l’impugnazione del lodo arbitrale.

The commencement of the term of appeal of the arbitration award, between the need for certainty and protection of the right of defense

The paper, starting from recent decisions of the Court of Cassation, analyzes some problematic profiles relating to the deadline for challenging the arbitration award.

Keywords: arbitral award appealing – deadline – appealing – living law

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La formazione della decisione arbitrale e la decorrenza del c.d. termine lungo dell’impugnazione nell’evoluzione normativa - 3. La comunicazione del lodo quale primo momento di conoscenza legale della decisione. Le «soluzioni» sulla decorrenza del termine offerte dalla recente ordinanza interlocutoria Cass., 24 settembre 2020, n. 20104 - 4. Segue. Il “diritto vivente” sulla c.d. doppia data della sentenza quale possibile canone interpretativo dell’art. 828, comma 2 c.p.c. - 5. Il difficile superamento del dato letterale anche alla luce di Cass., sez. un., 30 marzo 2021 n. 8776. La rimessione in termini quale rimedio alle situazioni «patologiche» - NOTE


1. Premessa

Un recente «dialogo» all’interno della Corte di Cassazione [1] offre lo spunto per alcune riflessioni intorno all’individuazione del dies a quo della decorrenza del termine lungo di impugnazione del lodo rituale. Come per gli ordinari mezzi di gravame previsti per le sentenze l’impugna­zione per nullità del lodo soggiace, come noto, ad un doppio regime di decorrenza del termine per la sua proposizione. Al del c.d. termine breve di novanta giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento arbitrale [2] si affianca quello c.d. lungo «legato» al mero trascorrere del tempo dalla conclusione del procedimento. L’art. 828, comma 2, c.p.c. stabilisce che «l’impugnazione non è più proponibile decorso un anno [3] della data dell’ultima sottoscrizione» [4]. A tale disposizione si affianca la previsione di cui all’art. 824 c.p.c. secondo cui «gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo». Inoltre, la problematica all’esame non può prescindere da un rapido confronto anche di ordine sistematico con quanto previsto per le sentenze in ordine alla formazione della decisione e alla relativa decorrenza del c.d. termine lungo di cui dall’art. 327 c.p.c. che, come noto, stabilisce che «indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza» [5].


2. La formazione della decisione arbitrale e la decorrenza del c.d. termine lungo dell’impugnazione nell’evoluzione normativa

Al fine di vagliare le possibili soluzioni interpretative sull’individuazione del dies a quo del termine di cui all’art. 828, comma 2, c.p.c. occorre partire da un dato che alla luce della normativa vigente sembra pacificamente acquisito. Con la sottoscrizione del lodo gli arbitri esauriscono la propria funzione decisoria e lo stesso acquista tutti gli effetti di accertamento e costitutivi della sentenza del giudice togato. È questo evidentemente il «risultato» dell’evoluzione «storica» della stessa modalità di formazione della decisione arbitrale a prescindere dal vivace noto dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura dell’arbitrato e sull’effica­cia del lodo che ovviamente esula dalla presente trattazione [6]. Ed infatti anche da una lettura «asettica» delle norme che si sono susseguite nel tempo prima dell’odierna disciplina emerge in maniera abbastanza lineare che al necessario deposito in cancelleria a pena di nullità di quella che veniva indicata come «sentenza arbitrale» sia nel codice di procedura civile del 1865 che in quello del 1940 è venuto a sostituirsi la facoltatività di tale adempimento successivo alla decisione e l’attribuzione al lodo della c.d. «efficacia vincolante» fin dall’ultima sottoscrizione degli arbitri. Già ad opera della l. 9 febbraio 1983, n.28 veniva da un lato novellato l’art. 825 c.p.c. rendendo facoltativo il deposito del lodo, e dall’altro lato introdotto l’ultimo comma all’art. 823 c.p.c. in cui si dispone(va) che il lodo acquista efficacia vincolante a far data dall’ultima sottoscrizione [7]. Tuttavia, la decorrenza del termine annuale di impugnazione veniva, in ogni caso, «legata» al c.d. provvedimento di exequatur stante l’espressa indicazione dell’art. 828, ultimo comma, c.p.c. che sanciva la decadenza dall’im­pugnazione per nullità del lodo decorso un anno dalla data del provvedimento che dichiara(va) l’esecutività del lodo stesso. Successivamente, come noto, la novella del 1994, già muovendosi nell’ot­tica di un’equiparazione fra sentenza resa dal magistrato e lodo arbitrale [8], con la modifica dell’art. 827 c.p.c. ha «sganciato» in maniera esplicita la proponibilità [continua ..]


3. La comunicazione del lodo quale primo momento di conoscenza legale della decisione. Le «soluzioni» sulla decorrenza del termine offerte dalla recente ordinanza interlocutoria Cass., 24 settembre 2020, n. 20104

In base all’art. 824 c.p.c. il lodo dopo essere stato deliberato, redatto per iscritto e sottoscritto va comunicato alle parti tramite consegna anche con spedizione in plico raccomandato [16]. Tale attività necessaria viene considerata «esterna ed ulteriore» rispetto alle fasi innanzi descritte anche alla luce del fatto che deve essere compiuta al di fuori del termine stabilito per la pronuncia [17]. La norma indica per il compimento della stessa un termine di dieci giorni dalla (ultima) sottoscrizione. Tuttavia, non vi è alcuna sanzione o conseguenza negativa per la mancata comunicazione alla luce della non perentorietà del termine [18]. Se è indubbio che solo attraverso la comunicazione le parti vengono in «contatto» per la prima volta con il dictum arbitrale con conseguente piena conoscenza legale dello stesso, appare abbastanza scontato che «vincolare» il decorso del termine di impugnazione a tale evento costituirebbe in via astratta la massima espressione del diritto di difesa della parte che intendesse impugnare il lodo. Mentre autorevole dottrina ha sottolineato, fin dalla novella del 1994, l’op­portunità di far decorrere il termine di impugnazione da un evento immediata­mente conoscibile dalla parte [19] la questione non è mai stata oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza. Infatti, prima della recente ordinanza interlocutoria del giudice di legittimità, si rinvengono – a quanto consta – due soli provvedimenti che hanno affrontato la problematica all’esame di cui, tra l’altro, solo uno «riferibile» all’attu­ale disciplina. Tali pronunce, seppur rispetto a due quadri normativi differenti, hanno sottolineato la «ragionevolezza» della scelta del legislatore di «sganciare» la decorrenza del c.d. termine lungo dalla comunicazione del lodo ritenendo anche manifestamente infondata qualsivoglia questione di legittimità costituzionale della disciplina in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. In primo luogo, la corte regolatrice, rispetto al vecchio testo normativo – che, come si è già detto, faceva decorrere il termine ultimo per l’impugnazione dalla data del provvedimento di exequatur – ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale osservando che, stante la [continua ..]


4. Segue. Il “diritto vivente” sulla c.d. doppia data della sentenza quale possibile canone interpretativo dell’art. 828, comma 2 c.p.c.

Appare utile soffermarsi, in particolar modo, sul dibattito «innescatosi» a seguito del noto arresto delle Sezioni Unite del 2012 [25] secondo cui, a norma dell’art. 133 c.p.c., la consegna dell’originale completo del documento-senten­za al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge; è pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva. Da ciò la Suprema Corte faceva conseguire che, ove sulla sentenza fossero state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorressero già dalla data del suo deposito. I profili di incostituzionalità di una siffatta impostazione del «diritto vivente» [26] sono stati vagliati dal giudice delle leggi che, per contro, ha affermato che la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima [27]. A «valle» dell’intervento sul punto da parte della Corte Costituzionale la corte regolatrice, dopo un ulteriore contrasto interno [28], si è poi attestata nel senso di ritenere che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, [continua ..]


5. Il difficile superamento del dato letterale anche alla luce di Cass., sez. un., 30 marzo 2021 n. 8776. La rimessione in termini quale rimedio alle situazioni «patologiche»

Con la recentissima pronunzia del marzo scorso le Sezioni Unite, come già accennato, non hanno fatto propri gli «auspici» dell’ordinanza interlocutoria appena esaminata. Ed infatti la corte di legittimità nella sua massima espressione ha in maniera netta sottolineato l’impossibilità di discostarsi dal tenore letterale dell’art. 828, comma 2, c.p.c. anche per le seguenti ragioni di ordine sistematico: a) la ratio della disposizione all’esame si lega inscindibilmente all’attribuzione al lodo di efficacia equivalente a quella della sentenza fin dalla sua ultima sottoscrizione; b) equiparati i due fenomeni (pubblicazione della sentenza e sottoscrizione del lodo) le norme regolanti i termini di impugnazione, rispettivamente della sentenza e del lodo, debbono essere «animate» dal medesimo fine di contenimento dei tempi processuali che, nell’ambito dei provvedimenti giurisdizionali, ha condotto il legislatore sin dal 2009 a ridurre, attraverso la modifica dell’art. 327 c.p.c., da un anno a sei mesi il termine c.d. lungo; c) se il legislatore ha reputato il termine di sei mesi sufficiente a far presumere la conoscenza della sentenza, l’attuale termine annuale di cui all’art. 828, comma 2, c.p.c. comporta che «il trattamento della parte interessata all’impugnazione del lodo arbitrale è addirittura poziore rispetto a quello della parte di un giudizio ordinario» [40]. Sulla scorta di queste considerazioni è stato dunque correttamente ritenuto che qualsiasi lettura «fortemente manipolativa» del dato testuale si risolverebbe – sempre per usare le parole della Corte – in «un’arbitraria e illogica interpretatio abrogans della disposizione censurata ed in un’altrettanto arbitraria ed illogica interpretatio creans di una norma nuova». Contestualmente, le Sezioni Unite hanno scartato qualsivoglia profilo di incostituzionalità della disciplina all’esame anche attraverso un parallelismo con quelle disposizioni in materia fallimentare che il giudice delle leggi ha nel tempo dichiarato illegittime nella misura in cui fissavano la decorrenza dei termini processuali di impugnazione da eventi diversi [41] dalla comunicazione agli interessati. Ed infatti, in maniera condivisibile, la corte regolatrice ha posto in luce che [continua ..]


NOTE