Giurisprudenza Arbitrale - Rivista di dottrina e giurisprudenzaISSN 2499-8745
G. Giappichelli Editore

Appello Milano, 27 febbraio 2017


      Appello Milano, 27 febbraio 2017 (Marchetti presidente, Fagnoni relatore) – Baglieri (avv.ti Tononi, Correale) – Condominio Via Lentasio 1 Milano (avv.to Fiore) – Rossi (avv.to Giorgi) Poiché il lodo arbitrale è un atto privato fondato su una convenzione di arbitrato che vincola unicamente coloro che l’hanno sottoscritta, sicché esso non è opponibile a chi non ha sottoscritto la convenzione, non comporta violazione del principio del ne bis in idem la chiamata in causa, da parte del convenuto in un giudizio ordinario, di un terzo nei confronti del quale l’attore aveva instaurato un procedimento arbitrale vertente sulle medesime circostanze di fatto e definito con lodo non più soggetto a impugnazione fondato su una convenzione di arbitrato sottoscritta unicamente dall’attore e dal terzo chiamato (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il direttore dei lavori convenuto in un giudizio ordinario promosso dell’appaltante avesse legittimamente chiamato in causa l’appaltatore, proponendo nei suoi confronti una domanda di manleva, nonostante l’appaltante avesse precedentemente introdotto un giudizio arbitrale vertente sulle medesime circostanze di fatto nei confronti dell’appaltatore, poi definito con lodo non più impugnabile, posto che quest’ultimo si fondava su una convenzione arbitrale sottoscritta unicamente dall’appaltante e dall’appaltatore e, dunque, non opponibile al direttore dei lavori). (48)