Appello Catanzaro, 8 febbraio 2017 (Majore presidente; Mastroianni estensore) – Spaggiari (avv.ti Luppi, Tirinato) – Racco (avv. Apa)
Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. (45)
Gli errores in iudicando possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo se tale possibilità è prevista dalla legge ovvero contemplata espressamente dalle parti, non potendosi invece ritenere sufficiente la mera presenza dell’art. 822 c.p.c. (46)